
BOLLINI SIAE
IL BOLLINO S.I.A.E. E’ OBBLIGATORIO?
Le norme attuali prevedono che ogni supporto distribuito in Italia contenente "suoni, rumori, immagini in movimento" debba avere il BOLLINO S.I.A.E., dunque l'applicazione del bollino sarà sempre obbligatoria per i i seguenti supporti:
- CD AUDIO (anche se contiene musica autoprodotta ed anche se distribuiti gratuitamente)
- DVD VIDEO (anche se autoprodotti ed anche se distribuiti gratuitamente)
- CD ROM (se contengono musiche, voci, video, opere protette da copyright, anche se distribuiti gratuitamente)
VORREI STAMPARE E DUPLICARE DEI CD AUDIO CONTENENTI MIEI BRANI DA REGALARE,SONO ESENTE DA PAGAMENTO BOLLINO?
No.Il bollino siae e' sempre obbligatorio,nel momento in cui vi suoni,immagini in movimento e rumori.
QUANTO COSTA IL BOLLINO S.I.A.E.?
0,0310 euro per la vendita
0,0181 euro per l'omaggio
Il contrassegno SIAE:
È uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell’Ordine che del consumatore, che può così distinguere il prodotto legittimo da quello pirata, e permette di individuare chi lo produce o commercializza;
Va normalmente applicato sulla confezione del supporto, in modo da essere visibile e da non poter essere rimosso o trasferito su un altro supporto.
Caratteristiche anticontraffazione del contrassegno SIAE
- e' irriproducibile e, una volta applicato, non puo' essere rimosso, se non rendendolo inutilizzabile;
- e' metallizzato, percio' non fotocopiabile ne' scannerizzabile, e contiene elementi anticontraffazione non rilevabili a vista;
- contiene il logo SIAE stampato con un particolare inchiostro termoreagente;
- contiene informazioni che consentono di risalire a: il titolo dell’opera; il nome del produttore; il tipo di supporto; il tipo di commercializzazione consentita; la numerazione generale progressiva; la numerazione progressiva relativa a quell’opera.
COSTO BOLLINO(ESCLUSO DIRITTI D'AUTORE)
L'importo da corrispondere per ogni contrassegno e' di 0,0310 euro; tale importo e' ridotto a 0,0181 euro per i bollini da apporre su supporti distribuiti gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato secondo quanto determinato con il D.P.C.M. 21 dicembre 2001.
L'attività di vidimazione, in quanto riferibile alla tutela e protezione delle opere dell'ingegno, non è soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del DPR n. 633/1972.
Il costo del contrassegno si andrà ad aggiungere al compenso per diritti d’autore eventualmente dovuto a SIAE per la riproduzione sui vari supporti (CD, DVD ecc.) di opere amministrate dalla SIAE.
COSTO PRATICA SIAE (ESCLUSO COSTO BOLLINI SIAE)
Il costo del servizio è di 30,00 € + IVA,comprende richiesta bollini,preventivo diritti SIAE,gestione pratica,compilazioni moduli e ricezioni bollini SIAE.
ECCEZIONI
In alcuni casi (comma 3 dell’art. 181 bis della legge n. 633/1941), fermo restando l’assolvimento degli eventuali obblighi relativi ai diritti d’autore ed ai diritti connessi, l’apposizione del contrassegno può essere sostituita da apposita dichiarazione identificativa sostitutiva(CHE POTERE RICHIEDERE DIRETTAMENTE a info@shiva-project.com) del contrassegno secondo la previsione dell’art. 6 del DPCM 23 febbraio 2009, n.31.
Ciò avviene quando si tratti di supporti contenenti programmi per elaboratore (disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518) utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, oppure loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle opere medesime.
CONTRASSEGNO SUPPORTI:
Informativa sulle esclusioni dall’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE
Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 181 bis della legge n. 633/1941 (e quindi non soggette né all’obbligo di vidimazione né alla presentazione della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno) per la loro particolare funzione o le loro caratteristiche, le seguenti categorie di supporti, contenenti programmi per elaboratore aventi carattere operativo tassativamente elencate nell’art. 5.3 del DPCM 23 febbraio 2009, n.31:
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- accessoriamente distribuiti nell’ambito della vendita di contratti di licenza d’uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con SIAE;
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- distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;
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- distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal
computer dell’utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall’elaboratore personale dell’utente, salva la copia privata (back-up);
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- distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all’aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato;
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- destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
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- inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo oppure alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
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- inclusi in apparati di analisi biologica o chimica oppure di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
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- destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
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- aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all’utente finale insieme ad esso.
Ai sensi dell’art. 7 DPCM 23 febbraio 2009, n.31:
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- non sono soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro;
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- non soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva i supporti di lavoro realizzati dai Disc Jockey in possesso di specifica autorizzazione di SIAE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti a fine di lucro;
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- non sono soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva i supporti allegati ad opere librarie che riproducano in tutto o in parte il contenuto delle opere (dizionari, eserciziari ecc.) purché non commerciabili autonomamente;
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- non sono soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva i libri contenenti microchip sonori o musicali strettamente legati alla fruizione dell’opera.
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COPIA PRIVATA
La Copia Privata è il compenso che si applica sui supporti vergini, apparecchi di registrazione e memorie in cambio della possibilità di effettuare registrazioni di opere protette dal diritto d’autore. In questo modo ognuno può effettuare una copia con grande risparmio rispetto all’acquisto di un altro originale oltre a quello di cui si è già in possesso. Prima dell’introduzione della copia privata, non era possibile registrare copie di opere tutelate. In Italia, come nella maggior parte dell’Unione europea è stata concessa questa possibilità, a fronte di un pagamento forfetario per compensare gli autori e tutta la filiera dell’industria culturale della riduzione dei loro proventi dovuta alle riproduzioni private di opere protette dal diritto d’autore realizzate con idonei dispositivi o apparecchi. L’entità del compenso tiene conto del fatto che sui supporti si possa registrare anche materiale non protetto dal diritto d’autore.
SIAE riscuote questo compenso e lo ripartisce ad autori, produttori e artisti interpreti.
A QUANTO AMMONTA IL COMPENSO DI COPIA PRIVATA?
0,10 €/PEZZO = CD-R CD-ROM
0,20 €/PEZZO = DVD-R DVD-ROM
OGGETTI TENUTI ALLA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO
Il compenso per “copia privata” è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini.
Per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso di copia privata, anche se commercializzati con marchi di terzi.
Per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi, supporti o memorie stesse. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all’estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto.
Nel caso in cui il fabbricante e l’importatore non corrispondano il compenso dovuto, la legge prevede la responsabilità solidale del distributore degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini.
Per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all’ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata.
SU QUALI PRODOTTI SI APPLICA IL COMPENSO?
Il compenso di copia privata si applica a tutti gli apparecchi di registrazione e a tutti i supporti idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi.
Misura dei compensi applicabili
Il 18 gennaio 2017 la Corte di Giustizia (C-37/2016) ha dichiarato fuori dal campo di applicazione dell’IVA i compensi pagati dai soggetti che producono o commercializzano dispositivi ed apparecchi idonei alla riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi. Resta inteso che, per il principio dell’alternatività dell’imposta (iva e imposta di bollo), l’obbligato al pagamento sarà tenuto al versamento di 2 euro a titolo di marca da bollo (che si applica sulle fatture o sulle ricevute fiscali di importo superiore a euro 77,47, dove non viene addebitata l’IVA), ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa fiscale. Di seguito i tracciati di dichiarazione senza applicazione dell’IVA.